Città del Vaticano (AsiaNews) – Papa Francesco ha deciso la riforma del codice penale della Chiesa (libro VI del Codice di diritto canonico), strumento necessario “giacché la carità e la misericordia richiedono che un Padre si impegni anche a raddrizzare ciò che talvolta diventa storto” per adeguarlo alla realtà dei nostri tempi. Così sono introdotti i reati finanziari, c’è maggiore attenzione all’uso delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione sociale e alla sensibilità moderna, per cui i reati legati alla pornografia e in genere alla sfera sessuale sono passati dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” a quello dei “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”. Previste nuove pene, quali l’ammenda, e il risarcimento del danno e anche la presunzione di innocenza.
Attuale è anche la previsione del canone 1379, per il quale incorre nella scomunica sia chi tenta di ordinare sacerdote una donna – tra i temi al centro del “sinodo” dei cattolici tedeschi – sia la donna stessa.
“Dovendo regolare la vita della comunità nello scorrere del tempo – scrive Francesco nella costituzione apostolica Pascite gregem Dei (Pascete il gregge di Dio) con la quale introduce le nuove norme, in vigore dal prossimo 8 dicembre - è necessario che tali norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattarle alle mutate circostanze”. E, aggiunge più avanti, “la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali”.
In concreto, si va dalla “ingiunzione”, ad esempio a pagare una ammenda alla scomunica e alla dimissione dallo stato clericale, se il reo è un sacerdote.
Il massimo della pena – la scomunica – è prevista, ad esempio, per “chi procura l’aborto ottenendo l’effetto” (Can. 1397) o per chi usa violenza contro il papa (Can. 1370). Per i sacerdoti il massimo della pena - la dimissione dallo stato clericale – è prevista se “commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela” (Can.1398). Stesse pene per il chierico che “recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate”, o che “immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione”.
Non va meglio a “chiunque con qualsiasi mezzo tecnico registra o divulga con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata” (Can.1386).
Tra le pene minori c’è invece la “censura”, prevista, ad esempio, dal Can. 1367 per “i genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica”. O dal Can. 1370 per “chi non obbedisce alla Sede Apostolica, all’Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce”.
Il più delle volte, però, l’indicazione è per una “giusta pena”. Così è per “chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti” (Can. 1376), o per chi (Can. 1377) “dona o promette qualunque cosa per ottenere un’azione o un’omissione illegale da chi esercita un ufficio o un incarico nella Chiesa” o per chi “accetta i doni e le promesse” e anche per chi “nell’esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un’offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto”. Significativa, in tale logica, la previsione del Can.1326 “Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità o dell’ufficio per commettere il delitto”. (FP)










