17/07/2020, 12.13
VATICANO
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Un Vademecum del Vaticano su come affrontare i casi di pedofilia

Non una nuova legislazione, ma una sintesi delle domande che ci si può porre in materia. Accertare il fatto quale che sia la fonte, anche se anonima. La tutela delle vittime e la “buona fama” dell’accusato. “Da evitare” la scelta, frequente in passato, “di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio” dell’accusato.

Città del Vaticano (AsiaNews) – Procedere all’accertamento del fatto in ogni caso, quale che sia la fonte, anche se è un giornale o un social media e anche se è una voce anonima. E’ forse l’indicazione di maggiore evidenza in materia di abusi sessuali su un minore da parte di un chierico offerta dal “Vademecum” della Congregazione per la dottrina della fede “su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici”.

Non è una nuova legislazione in materia (i riferimenti legislativi sono, oltre ai Codex,  la Sacramentorum Sanctitatis Tutela di Giovanni Paolo II, aggiornata da Benedetto XVI e il Vos estis lux mundi di Papa Francesco) ma una sintesi di una trentina di pagine che in nove capitoli esamina le domande che ci si può porre in materia. E’ uno strumento - chiamato “1.0” per indicare la previsione di aggiornamento - pensato per aiutare coloro che hanno la necessità di tradurre in azioni concrete la normativa canonica sui delicta graviora i quali costituiscono “per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita”.

"La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione".

Si tratta di una ferita che ha effetti non solo in ambito ecclesiale. Così, “anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi”. Al contempo, si ricorda che “l’attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato”.

L’attenzione della Chiesa al problema si evidenzia anche dal fatto che tutto inizia da “qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all’Ordinario o al Gerarca. Non è necessario che si tratti di una denuncia formale”. Può essere “in modo orale o scritto”, presentata dalla vittima, “dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti” ; può “essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa  compresi i social media”; giungere a conoscenza “tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato”, anche da “fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili”. La notizia “anche se vaga e indeterminata, deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione”.

“La questione – ha chiarito mons. Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la dottrina della fede - è delicata. Ci si è resi conto che un atteggiamento perentorio in un senso o in un altro non giova alla ricerca della verità e alla giustizia. Come cestinare una denuncia che, seppure anonima, contiene prove certe (es. foto, filmati, messaggi, audio…) o almeno indizi concreti e plausibili della commissione di un delitto? Ignorarla solo perché non firmata sarebbe iniquo. D’altra parte: come accettare per buone tutte le segnalazioni, anche quelle generiche e senza mittente? In questo caso procedere sarebbe inopportuno. Occorre dunque compiere un attento discernimento. In linea generale non si dà credito alle denunce anonime, ma non si rinuncia a priori a una loro prima valutazione per vedere se vi siano elementi oggettivi ed evidenti determinanti, quello che nel nostro linguaggio chiamiamo fumus delicti”.

Resta, naturalmente, il vincolo della confessione, ma il confessore “cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere”.

Particolari raccomandazioni riguardano, in primo luogo, la tutela della persona. Le autorità ecclesiastiche debbono “impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto”. Bisogna offrire loro “accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico”. Inoltre, “là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiali, è bene fare riferimento anche ad esse”.

Comportamento non diverso “può essere fatto nei confronti dell’accusato”. A quest’ultimo deve essere sempre garantito l’esercizio del diritto di difesa. L’accusato poi “ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi”. 

E a proposito dell’indagato, “è da evitare” la scelta, frequente in passato, “di operare semplicemente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso”.

Nell’ambito della tutela della persona rientra la protezione della “buona fama delle persone coinvolte”, si ricorda “il segreto d’ufficio” e si chiede di evitare ogni “inopportuna e illecita” diffusione di informazioni al pubblico. E “soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati” sulla vicenda, “bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata” e “attenendosi all’eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime”. (FP)

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